Niente ordinanze urgenti contro l’inquinamento elettromagnetico

di Giovanni G.A. Dato

Il Sindaco non può vietare – a mezzo di ordinanza contingibile ed urgente ed al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici – l’installazione di qualsiasi tipo di impianto di teleradiocomunicazione a una distanza inferiore a 50 metri da alcuni “siti sensibili” (scuole, strutture sanitarie, residenze per anziani, impianti sportivi) in carenza dei presupposti richiesti per l’adozione del provvedimento extra ordinem: questa, in nuce, la decisione racchiusa nella sentenza delTar Liguria, sez. I, sentenza del 30 aprile 2015, n. 427.
L’ordinanza impugnata era stata adottata ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del c.d. Testo unico enti locali; più precisamente, ritenendo che l’installazione di impianti di telecomunicazione nelle vicinanze dei predetti siti potesse costituire fonte di pericolo per la popolazione, il Sindaco, nell’ottica di un superiore principio di precauzione e facendo proprio un approccio cautelativo (anticipando l’introduzione dei divieti previsti dal nuovo piano comunale in itinere), imponeva un generalizzato divieto di installazione degli impianti predetti a meno di 50 metri dai c.d. “siti sensibili”.

La decisione …

Continua…

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