Lo riferisce l’Usgs, affermando che dato il suo epicentro si tratta di un “evento naturale”

Due scosse si sono verificate ad una manciata di chilometri dalla centrale atomica iraniana di Bushehr, nel sud dell’Iran.

Due terremoti di magnitudo compreso tra i 4,5 e i 4,9 gradi della scala Richter hanno colpito nella notte italiana la centrale atomica iraniana di Bushehr, situata nella parte meridionale del Paese.

La prima scossa tellurica, di intensità maggiore, è stata percepita alle 05:50 ora locale (le 03:20 ora italiana, ndr) e il suo epicentro è stato registrato a circa 10 km dalla città di Borazjan, ad una profondità anch’essa pari a 10 m.

Il secondo sisma, invece, è occorso un’ora più tardi, alle 06:49 ora locale (le 04:19 ora italiana, ndr) e il suo epicentro è stato rilevato a 17 km da Borazjan.

Al momento, non sono stati segnalati danni a cose o persone causati dal terremoto né eventuali guasti alla centrale atomica.

Le rilevazioni sono state effettuate dall’istituto di sismologia americano, USGS, il quale ha pubblicato tutti i dati disponibili sul proprio portale ufficiale.

Già nel corso del mese di dicembre, la centrale atomica iraniana di Bushehr era stata teatro di un sisma di magnitudo 5,1.

FONTE

 

Sappiamo che i terremoti possono essere anche indotti dall’uomo con molteplici sistemi (esplosioni convenzionali e nucleari nel sottosuolo, estrazioni di idrocarburi, iniezione nelle faglie sismiche di energia elettromagnetica). Infatti, non a caso, il terremoto è un’arma ambientale, vietata dalla convenzione internazionale Enmod dell’ONU, in vigore dal 1978. L’Italia l’ha ratificata con la legge 962 del 1980, a firma del presidente della Repubblica Sandro Pertini. Geologi, sismologi, esperti istituzionali ed ufficiali omettono di fornire all’opinione tali informazioni basilari.

1976 LA FORMA DI GUERRA’ CHE VERRA’? (CONVENZIONE ENMOD)

ARTICOLI ENMOD

Articolo I.

1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell’ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte.

2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di Stati od organizzazione internazionale a svolgere attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo II.

Ai fini dell’articolo I, l’espressione “tecniche di modifica dell’ambiente” indica qualsiasi tecnica che abbia per scopo la modificazione – grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali – della dinamica, della composizione o della struttura della Terra ivi compresi i suoi complessi biotici, la litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera ovvero lo spazio extra atmosferico.

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