Articolo NoGeoingegneria
Questo articolo intitolato ‘La Guerra che verrà?’ era pubblicato su New Scientist (Australia) del 1976, evidenziando un’ altra volta la lunga storia della modificazione meterologica e climatica per scopi bellici. Riprendiamo alcuni passaggi (tradotti da noi) :
Modificazione meterologica-climatica e guerra geofisica
Manomissione del clima
La modificazione del clima potrebbe essere raggiunto attraverso il cambiamento del bilancio radioattivo e termico dell’atmosfera – per esempio con la introduzione di aerosol.
La temperatura dell’atmosfera stessa potrebbe essere cambiata alterando la riflettività della superficie della Terra, coprendo regioni con fuliggine o asfalto.
Un metodo importante per modificare il processo atmosferico è la soppressione dell’evaporazione di laghi o riserve di acqua. Questo può essere raggiunto da uno strato sottile di olio.
L’aspetto più preoccupante della modificazione geofisica è che queste operazioni potrebbero attualmente essere eseguite completamente di nascosto. Uno Stato potrebbe inseminare nubi sul proprio territorio sapendo bene che questo causerebbe cambiamenti nelle precipitazioni o nevicate nel paese vicino.
(ndr L’Iran: L’Europa ci ruba la pioggia)
Chiaro, la prospettiva di grosse interferenze con il tempo meteorologico o clima per propositi militari irrita talmente tanto la maggior parte della gente da dare un supporto massiccio agli scienziati della SIPRI per un divieto globale delle armi geofisiche.
La forma più esotica di guerra geofisica riguarda la manomissione del comportamento elettrico della ionosfera.
Le tecniche per disturbare la comunicazione radio, creando “buchi” nella ionosfera per mezzo di esplosioni nucleari, sono discusse da tempo. Inoltre, è stata proposta l’apertura di finestre letali nella ionosfera lasciando entrare le radiazioni ultraviolette a breve lunghezza d’onda, note per danneggiare i sistemi biologici, causando tumori della pelle nell’uomo e danni alle colture.
Ciò che è nuovo, è il suggerimento che la guida d’onda naturale tra la ionosfera e la Terra possa essere utilizzata per diffondere radiazioni a bassa frequenza (VLF), in modo da influenzare il comportamento elettrico dell’attività cerebrale individuale…
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Fin qui le citazioni di questo articolo.
Scriveva il Ten.Col.Carlo Stracquadaneo, Docente di Diritto dei Conflitti Armati presso la Scuola di Guerra Aerea di Firenze:
Fino alla metà degli anni 70 le possibilità di azione, in alcuni casi noti, erano sicure ma limitate. Gli esperimenti che allora vennero dimostrati non superavano il livello tattico; ma il divieto relativo all’impiego dell’arma in questione era (ed è) tuttavia unanimemente richiesto dall’opinione pubblica in ragione di una visione apocalittica che vede l’uomo manipolare a suo piacimento le condizioni atmosferiche…La prevenzione di azioni destinate a modificare l’ambiente a scopi militari, fu oggetto di un approfondito esame nel vertice di Mosca tra Nixon e Breznev, nel luglio 1974, che diede luogo alla “Dichiarazione relativa all’ambiente naturale e al suo utilizzo per scopi militari”. Poco dopo, gli organi centrali della stampa sovietica denunciavano i danni eventuali della guerra meteorologica e geofisica, così come l’orrore derivante dall’utilizzazione di defolianti e altri mezzi idonei ad incendiare le foreste e dava la primizia di una proposta sovietica tendente a mettere all’Ordine del giorno dell’Assemblea Generale dell’Onu un’interdizione conglobante tutte le azioni (militari o altre) sull’ambiente naturale, che non siano compatibili con gli interessi della scienza rivolta unicamente al benessere dell’uomo…L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite giudicò indispensabile raccomandare al Comitato di Ginevra per il disarmo, di lavorare per un testo concertato, atto a interdire tutte le azioni condotte sull’ambiente naturale e sul clima, per scopi militari o altro. Nel giugno del 1975 furono tenuti a Ginevra i negoziati preliminari relativi all’eventuale interdizione della guerra meteorologica. Nel giugno del 1975 furono tenuti a Ginevra i negoziati preliminari relativi all’eventuale interdizione della guerra meteorologica. I negoziati avvennero “a porte chiuse” e nessuna notizia trapelò oltre al fatto che le delegazioni erano guidate da T.A. Davies, direttore aggiunto dell’Agenzia americana per il disarmo ed il controllo degli armamenti (ACDA) e dall’ accademico sovietico E.K. Fedorov, noto meteorologo. Il mese precedente l’Unione Sovietica aveva, peraltro, ottenuto che l’Assemblea Mondiale della Sanità, riunita a Ginevra, stigmatizzasse l’eventuale ricorso ad armi meteorologiche. Nell’ agosto 1975, in seno ad una Conferenza ufficialmente consacrata ai problemi ambientali, si parlò così per la prima volta di “guerra meteorologica”. All’uscita, il rappresentante americano, l’ambasciatore Joseph Marin, e quello sovietico, l’ambasciatore Alexei Rochtchine, si rifiutarono di fare qualsiasi dichiarazione in merito, limitandosi ad affermare sorridendo che “tutto era andato per il meglio”.
Il Congresso meteorologico aveva intanto deciso di impiantare un registro internazionale di tutte le attività collegate alla modificazione artificiale del clima, di cui venne data ampia descrizione, ufficialmente per la prima volta, in occasione della conferenza dell’Associazione internazionale per la meteorologia e fisica dell’atmosfera, tenutasi nel 1973 a Tashkent, allora in Unione Sovietica. Il divieto di utilizzare tecniche di modificazione dell’ambiente a fini militari o per ogni altro fine ostile fu quindi oggetto, nel 1976, di un’ apposita dichiarazione, adottata con la Ris. 32/76 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Conferenza del Comitato sul disarmo, tenutasi a Ginevra il 18 maggio 1977, diede origine alla Convenzione sulla proibizione dell’uso militare o di qualsiasi altro uso ostile delle tecniche di modificazione dell’ambiente, Convenzione nota anche con il sinonimo “ENMOD” (Envitoment Modification), ratificata dagli Stati Uniti nel 1980 …(Fonte )
CONVENZIONE ENMOD
Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile (1976)
Data di adozione
10/12/1976
Data di entrata in vigore
5/10/1978
Organizzazione che ha prodotto il documento
ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite
Testo in lingua originale (inglese)
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/460?OpenDocument
Stato delle ratifiche
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=460
Riserve e dichiarazioni
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=460
Annotazioni relative all’Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 962 del 29 novembre 1980 (Gazzetta Ufficiale n 17 Suppl. Ord. del 19 gennaio 1981). Data della ratifica: 27 novembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n 4 del 06 novembre 1982). Entrata in vigore per l’Italia: 27 novembre 1981.
Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile (1976)
Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Guidati dall’interesse del rafforzamento della pace e desiderosi di contribuire ad arrestare la corsa agli armamenti, a realizzare un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace, nonché a preservare l’umanità dal pericolo di veder utilizzati nuovi metodi di guerra,
Decisi a proseguire i negoziati al fine di realizzare degli effettivi progressi verso nuove misure nel campo del disarmo,
Riconoscendo che il progresso della scienza e della tecnica può aprire delle nuove possibilità per quanto riguarda la modificazione dell’ambiente,
Ricordando la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972,
Consapevoli del fatto che l’utilizzazione delle tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l’uomo e la natura e contribuire a proteggere ed a migliorare l’ambiente per il bene delle generazioni presenti e future,
Riconoscendo, tuttavia, che l’utilizzazione di tali tecniche a fini militari o ad ogni altro scopo ostile potrebbe avere degli effetti estremamente pregiudizievoli per il benessere dell’uomo,
Desiderosi di vietare efficacemente l’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l’umanità ed affermando la loro volontà di operare per la realizzazione di tale obiettivo,
Desiderosi inoltre di contribuire al rafforzamento della fiducia tra le nazioni e ad un nuovo miglioramento della situazione internazionale, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
Hanno convenuto quanto segue :
Articolo I.
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell’ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte.
2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di Stati od organizzazione internazionale a svolgere attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo II.
Ai fini dell’articolo I, l’espressione “tecniche di modifica dell’ambiente” indica qualsiasi tecnica che abbia per scopo la modificazione – grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali – della dinamica, della composizione o della struttura della Terra ivi compresi i suoi complessi biotici, la litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera ovvero lo spazio extra atmosferico.
Articolo III.
1. Le disposizioni della presente Convenzione non vietano l’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici e non pregiudicano i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale relativi ad una tale utilizzazione.
2. Gli Stati Parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio, il più completo possibile, di informazioni scientifiche e tecniche sull’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Gli Stati Parti che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale od unitamente ad altri Stati od organizzazioni internazionali, ad una cooperazione internazionale economica e scientifica al fine della protezione, del miglioramento e dell’utilizzazione pacifica dell’ambiente, tenuto debito conto delle necessità delle regioni del mondo in via di sviluppo.
Articolo IV.
Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che riterrà opportune conformemente alle proprie procedure costituzionali per vietare e prevenire ogni attività in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi che si trovino sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo.
Articolo V.
1. Gli Stati Parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli obiettivi della presente Convenzione o all’applicazione delle sue disposizioni. Le attività di consultazione e di collaborazione previste dal presente articolo possono inoltre essere intraprese grazie ad adeguate procedure internazionali nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformità della sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonché quelli di un comitato consultivo di esperti, come previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.
2. Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, nel mese che seguirà la ricezione di una domanda proveniente da uno Stato Parte, convocherà un comitato consultivo di esperti. Ogni Stato Parte può designare un esperto in seno a detto comitato, le cui funzioni ed il cui regolamento interno sono enunciati nell’allegato, che costituisce parte integrante della Convenzione. Il comitato consultivo comunicherà al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno tutti i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuirà il riassunto a tutti gli Stati parti.
3. Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi di ritenere che un altro Stato Parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione può presentare un reclamo presso il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale reclamo deve essere accompagnato da tutte le informazioni pertinenti nonché da tutti gli elementi di prova possibili a conferma della sua validità.
4. Ogni Stato Parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di Sicurezza potrebbe intraprendere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base del reclamo ricevuto dal Consiglio. Quest’ultimo comunica i risultati dell’inchiesta agli Stati Parti.
5. Ogni Stato Parte della presente Convenzione si impegna a venire in aiuto o a fornire il proprio appoggio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato Parte che ne faccia richiesta se il Consiglio di Sicurezza decide che la detta Parte ha subìto un danno o rischia di subirlo in conseguenza di una violazione della Convenzione.
Articolo VI.
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario che lo comunicherà senza indugio a tutti gli Stati Parti.
2. Un emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati Parti della presente Convenzione che l’avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati Parti. In seguito, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.
Articolo VII.
La presente Convenzione ha una durata illimitata.
Articolo VIII.
1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parti della Convenzione, a Ginevra (Svizzera). Tale Conferenza esaminerà il funzionamento della Convenzione al fine di assicurarsi che i suoi obiettivi e le sue disposizioni sono in via di realizzazione; essa esaminerà in particolare l’efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art. I per eliminare i pericoli di un’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile.
2. In seguito, ad intervalli non inferiori a cinque anni una maggioranza degli Stati Parti della presente Convenzione potrà, sottoponendo al Depositario una proposta a tale scopo, ottenere la convocazione di una Conferenza che abbia gli stessi obiettivi.
3. Ove non sia stata convocata alcuna conferenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo nei dieci anni successivi al termine di una precedente conferenza, il Depositario chiederà il parere di tutti gli Stati Parti della presente Convenzione in merito alla convocazione di una tale conferenza. Ove un terzo degli Stati Parti o dieci di essi, con prevalenza del numero minore tra i due, risponda affermativamente, il Depositario adotterà immediatamente delle misure per indire la conferenza.
Articolo IX.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore successivamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti Governi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione quest’ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.
5. Il Depositario informerà senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, di tutti gli emendamenti ad essa relativi nonché della ricezione di ogni altra comunicazione.
6. La presente Convenzione sarà registrata dal Depositario conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo X.
La presente Convenzione, i cui testi francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie debitamente certificate conformi ai Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette.
Allegato alla Convenzione
Comitato consultivo di esperti
1. Il comitato consultivo di esperti si assumerà il compito di compiere le constatazioni di fatto appropriate e di fornire dei pareri tecnici concernenti ogni problema che venga sollevato, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo V della presente Convenzione, dallo Stato parte che richiede la convocazione del comitato.
2. I lavori del comitato consultivo di esperti saranno organizzati in modo da permettergli di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato. Il comitato prenderà le decisioni su questioni procedurali relative all’organizzazione dei suoi lavori se possibile all’unanimità, ma, in caso contrario, alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti. Non si procederà a votazioni su questioni di merito.
3. Il Depositario o il suo rappresentante eserciterà le funzioni di Presidente del comitato.
4. Ogni esperto può essere assistito al momento delle sedute da uno o più consulenti.
5. Ogni esperto avrà il diritto, per il tramite del presidente, di chiedere agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali le informazioni e l’assistenza che riterrà auspicabili per permettere al comitato di svolgere il proprio compito.
Accordi interpretativi
Relativamente all’articolo I
Il comitato ha convenuto che, ai fini della presente Convenzione, i termini “diffusi”, “durevoli” e “gravi” s’interpretano come segue:
a) per “diffusi” s’intendono gli effetti che interessano una superficie di più centinaia di chilometri quadrati;
b) per “durevoli” s’intendono gli effetti che permangono parecchi mesi, ovvero circa una stagione;
c) per “gravi” s’intendono gli effetti che provocano una perturbazione o un danno serio o ingente per la vita umana, le risorse naturali ed economiche, o altri beni.
S’intende altresì che l’interpretazione di cui sopra riguarda esclusivamente la presente Convenzione e non intende pregiudicare in alcun modo l’interpretazione di detti termini o di termini analoghi qualora essi siano usati nell’ambito di un qualsivoglia altro accordo internazionale.
Relativamente all’articolo II
Il Comitato ha convenuto che gli esempi qui di seguito riportati sono esempi di fenomeni che potrebbero essere provocati dall’uso di tecniche di modifica dell’ambiente quali definite dall’articolo II della Convenzione: terremoti; tsunami; sconvolgimenti dell’equilibrio ecologico di una regione; alterazione delle condizioni atmosferiche (nubi, precipitazioni, cicloni di diversi tipi, tornadi); alterazione delle condizioni climatiche, delle correnti oceaniche, dello strato ozonico o della ionosfera.
S’intende altresì che tutti i fenomeni sopra elencati, quando siano provocati mediante l’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, sono ritenuti o possono essere ragionevolmente ritenuti suscettibili di avere come risultato probabile danni, distruzioni o pregiudizi diffusi, durevoli o gravi. Sarebbe dunque vietato l’uso, a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, di tecniche di modifica dell’ambiente, quali definite dall’articolo II, volte a provocare detti fenomeni in quanto mezzi per causare danni, distruzioni o pregiudizi a un altro Stato parte.
Si conviene, inoltre, che l’elenco di esempi riportati qui sopra non è esaustivo. Se del caso, si potrebbero aggiungere altri fenomeni provocati dall’uso di tecniche di modifica dell’ambiente quali definite dall’articolo II. Il fatto che tali fenomeni non figurano nell’elenco non significa affatto che l’impegno assunto giusta l’articolo 1 non è applicabile a detti fenomeni, sempreché questi ultimi corrispondano ai criteri enunciati nel presente articolo.
Relativamente all’articolo III
Il Comitato ha convenuto che la presente Convenzione non si occupa di stabilire se un dato uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici sia o no conforme ai principi generalmente riconosciuti e alle norme applicabili del diritto internazionale.
Relativamente all’articolo VIII
Il Comitato ha convenuto che, in occasione di una conferenza delle parti tenuta conformemente all’articolo VIII, si possono esaminare anche proposte volte ad emendare la Convenzione. S’intende altresì che, se possibile, ogni proposta d’emendamento siffatta dovrà essere sottoposta al Depositario almeno 90 giorni prima dell’inizio della conferenza.
Aggiornato il
27/01/2017
FONTE http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sul-divieto-delluso-di-tecniche-di-modifica-dellambiente-a-fini-militari-e-ad-ogni-altro-scopo-ostile-1976/116
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1958 “POPULAR SCIENCE” INFORMA: “IL CLIMA COME ARMA”
LA TERRA COME TARGET & ARMA: “COME DISTRUGGERE L’AMBIENTE”(1966)
“DALLO SPAZIO RIUSCIREMO A CONTROLLARE IL CLIMA SULLA TERRA, PROVOCARE ALLUVIONI E CARESTIE”
Imponente documento del Senato USA sulla Modificazione Climatica in atto
HARRY WEXLER: DISTRUGGERE L’OZONO STRATOSFERICO PER RISCALDARE LA TERRA
LA MODIFICAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL CLIMA A FINI MILITARI
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