NORME EUROPEE SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ha l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.
Il decreto, in conformità alla direttiva, introduce norme volte a raggiungere i seguenti obiettivi:
ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030;
attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni;
ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
Il decreto ha tra i destinatari soggetti sia pubblici che privati. In particolare, le autorità con competenze in settori responsabili di emissioni oggetto di impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell’aria, clima, ecc.), dovranno realizzare azioni coerenti con l’attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni. Per quanto attiene ai soggetti privati, le nuove norme avranno effetto su tutti coloro che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall’attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell’applicazione del programma nazionale (limiti di emissione di attività, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).
Il testo tiene conto delle osservazioni espresse dalla Conferenza unificata e dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari speciali istituite per l’esame degli atti del Governo.
Fonte: Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2018.
Al fine di ridurre le emissioni da fonti antropogeniche, i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico dovrebbero prendere in esame misure applicabili a tutti i settori pertinenti, tra cui agricoltura, energia, industria, trasporti su strada, navigazione interna, riscaldamento domestico e utilizzo di macchine mobili non stradali e di solventi. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito alle misure da adottare per adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni di cui alla direttiva
Forum europeo «Aria pulita»
La Commissione istituisce un Forum europeo «Aria pulita» inteso a fornire un contributo a fini di orientamento e a facilitare l’attuazione coordinata della legislazione e delle politiche dell’Unione relative al miglioramento della qualità dell’aria, riunendo periodicamente tutte le parti interessate, comprese le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, la Commissione, l’industria, la società civile e la comunità scientifica. Il Forum europeo «Aria pulita» procede a uno scambio di esperienze e di buone prassi, anche in materia di riduzione delle emissioni provenienti dal riscaldamento domestico e dal trasporto stradale, che possano informare e rafforzare i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico e la loro attuazione.
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