La proposta di legge di iniziativa popolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2026 (Annuncio 26A02239) è intitolata
«Cieli blu – Divieto di modifica delle condizioni meteorologiche (geoingegneria)»
Il tema della manipolazione atmosferica e della protezione della nostra aria è serissimo. Quindi anche una proposta di legge dovrebbe esserlo. Mi è stato chiesto da più parti di esprimermi in merito, ed è quello che voglio fare ora.
Pur nascendo da una preoccupazione per la qualità dell’aria e la limpidezza dei cieli, la proposta legge rischia di trasformarsi in un’occasione sprecata.
Non è un buon inizio, ma se volete sapere perché lo penso, continuate a leggere.
Passiamo al testo di legge e alla prima pagina, che suscita una certa confusione.
Il testo del DDL https://t.me/CieliBluItalia/6171
Il primo segnale di confusione è proprio l’uso dei titoli nella prima pagina del testo. Il Titolo 1 parla di “Ingegneria climatica (geoingegneria)”; il Titolo 2 di “Modifica delle condizioni meteorologiche (geoingegneria)”. Questa sovrapposizione indica che non è chiaro dove finisca una e inizi l’altra.
Mi spiego.
Le preoccupazioni popolari citate nel DDL si basano su ciò che è visibile a occhio nudo. Quanto sia centrale la preoccupazione relativa alle scie nei cieli lo dimostrano manifesti e pubblicazioni online di chi spera che questa legge rappresenti un passo avanti.
Ma le due tecniche citate non producono scie.
IL PRIMO TITOLO: DIVIETO DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA) riguarda l’insieme di tecnologie e interventi umani su vasta scala studiati per manipolare intenzionalmente il sistema climatico terrestre. Si divide principalmente in due categorie. In questo caso, il testo sembra voler prendere di mira il Solar Radiation Management (SRM/SAI).
La gestione della radiazione solare tramite iniezione di aerosol avverrebbe nella stratosfera, al di sopra della quota di volo dei jet commerciali (oltre i 18-20 km). A quelle quote l’aria è estremamente rarefatta: non vedremmo “scie”, ma piuttosto un aumento della diffusione della luce, con cieli più biancastri o lattiginosi.
IL SECONDO TITOLO: La presente legge può essere citata come “Cielo Blue” DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE, e questo riguarda soprattutto i casi di manipolazione del tempo tramite l’inseminazione delle nuvole, in cui vengono utilizzate diverse sostanze a quote basse o medie della troposfera per alterare le nuvole. Anche questa tecnica non produce scie persistenti. Si tratta di interventi mirati e locali, che nulla hanno a che vedere con una “copertura globale” del cielo.
La proposta di legge non fa riferimento alle scie, che sono invece al centro della denuncia generale, né menziona il traffico aereo. È un dato di fatto che i fenomeni indicati nei due titoli da vietare non generano scie nel cielo.
I progetti di legge americani a cui ci si è ispirati definivano la questione in modo più chiaro e corretto. In tre Stati tali leggi sono state introdotte, ma il cielo non è cambiato, perché il problema fondamentale non è stato affrontato: i movimenti aerei.
Il DDL italiano evita accuratamente di menzionare il traffico aereo. Questo è paradossale, perché le scie visibili che allarmano i promotori sono generate in larga parte da aerei identificabili. In passato vi era maggiore attenzione nell’identificare e documentare le compagnie aeree coinvolte. I voli militari e governativi invece spesso appaiono come non identificabili, anonimi o scompaiono del tutto dai flight tracker pubblici come Flightradar24 o Plane Finder.
Sebbene l’intento dei promotori — almeno da quanto dichiarato verbalmente — sia quello di far sparire le scie, il testo della proposta non le nomina mai.
Una legge che vieta la “geoingegneria” non ha alcun potere sulle scie in quota.
La questione è stata nel frattempo affrontata altrove La questione del ruolo del traffico aereo è stata sollevata in una petizione indirizzata all’EPA, che ho presentato qui.
Uno sforzo in questa direzione era stato compiuto da noi nel 2017, con un’interpellanza urgente riguardante le emissioni degli aerei — tutte, visibili o meno.
Nella seconda pagina emerge un altro problema. Se la prima era scientificamente confusa, la seconda appare giuridicamente debole.
Mi è stato fatto notare da chi ne sa più di me che il linguaggio utilizzato sembra un “copia e incolla” di testi legislativi americani. L’aspetto più evidente è l’uso ripetuto dell’espressione “commercio interstatale o estero”.
Il concetto di “interstate commerce” è un pilastro del diritto costituzionale statunitense. In Italia questa terminologia non viene utilizzata: si parla semmai di scambi intracomunitari o internazionali. Questo lascia pensare che il testo non sia stato adattato al sistema giuridico italiano.
Il punto 3, in particolare, appare vago e potenzialmente pericoloso. Prevede sanzioni per chiunque trasmetta “qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno” delle modifiche meteorologiche usando “computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica”.
Teoricamente, uno scienziato che inviasse un’e-mail per discutere un esperimento di cloud seeding, oppure un professore universitario che pubblicasse una ricerca sulla geoingegneria, potrebbero ricadere sotto questa previsione.
Questo ricorda sviluppi normativi che osserviamo con preoccupazione. Una formulazione così rischia di avvicinarsi alla censura scientifica e alla limitazione della libertà di espressione, risultando difficilmente accettabile.
L’articolo sulle sanzioni penali parla di 100.000 euro di multa e fino a 5 anni di carcere. Anche questo elemento sembra importato dal modello statunitense. Una legge che prevede pene così severe dovrebbe descrivere il reato con estrema precisione.
Non mi soffermerò ulteriormente su altri punti. In diritto, se non si definisce con precisione l’oggetto del divieto, la legge rischia di essere nulla. Una norma che elenca sanzioni e punizioni senza descrivere chiaramente lo strumento del reato è, a mio avviso, un guscio vuoto.
Alla luce delle mie esperienze e dei passi compiuti in passato, ritengo oggi che la collaborazione sia un elemento fondamentale per andare avanti.
Questo, però, non è avvenuto nel caso del disegno di legge. Solo ora, nella fase di raccolta firme, si sta procedendo a una mobilitazione e a un coinvolgimento delle persone.
Ho letto un sondaggio che cercava di capire chi siano coloro che criticano o ostacolano la raccolta firme: traditori, persone “vendute”, e così via.
Io non dico cosa si debba fare; mi limito semplicemente a esprimere il mio punto di vista.
Mi sono preso la libertà di analizzare la questione con spirito critico, cosa che considero naturale dopo anni di impegno su questo tema.
La confusione, su questi argomenti, è all’ordine del giorno. Per questo mi sono presa la briga di ordinare e riassumere gli aspetti essenziali in un libro.
Posso soltanto esortare chiunque abbia a cuore il cielo ad approfondire maggiormente la questione.
Ritengo che una legislazione in questo campo richieda un lavoro serio e approfondito.
Un passo importante sarebbe finalmente l’aggiornamento della Convenzione di Ginevra ENMOD. Il motivo per cui essa sia stata di fatto accantonata dovrebbe ormai essere chiaro.
Maria Heibel
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Proprio prima della pubblicazione del mio articolo ho trovato un commento molto interessante
Ad una prima lettura veloce ho pensato che ci potesse anche stare. Il cuore della norma è il divieto assoluto di effettuare “consapevolmente modifiche meteorologiche”. “Chiunque” (quindi persone fisiche, ma esteso anche a Enti/Associazioni nel comma c) in Italia, territori e possedimenti (punto 1 e 2). È richiesto il dolo (“consapevolmente”), ovvero l’intenzione specifica di alterare il clima o il meteo. Include la trasmissione di informazioni via computer, posta od onde elettromagnetiche a sostegno della condotta (punto 3) ed estende il controllo alla giurisdizione marittima e territoriale speciale (punto 4). Le sanzioni previste sono estremamente pesanti, equiparabili a reati di grave entità.
Ma poi rileggendolo bene e fermandomi sulla forma mi sono accorta di gravissimi errori strutturali che potrebbero auto boicottare l’iniziativa. CONTINUA https://www.tuteladirittosoggettivo.it/forum/topic/il-ddl-cieli-puliti-contro-la-geoingenieriafinalmente/#postid-457
UNA PATATA BOLLENTE. PERCHE’ L’ENMOD NON E’ STATO AGGIORNATO?
APRITI CIELO! MANIPOLAZIONE DEL TEMPO E DEL CLIMA. QUANTO É REALE?
Le preoccupazioni popolari citate nel DDL si basano su ciò che è visibile a occhio nudo, ma la le due tecniche citate NON PRODUCONO SCIE. Quanto centrale è la preoccupazione sulle scie nei cieli lo mostrano manifesti e pubblicazioni in rete di chi ora spera che questa legge sia un passo in avanti.
Ingegneria Climatica (Geoingegneria) è l’insieme di tecnologie e interventi umani su vasta scala studiati per manipolare intenzionalmente il sistema climatico terrestre. Si divide principalmente in due categorie. In questo caso sembra volersi rivolgere contro il Sun Radiation Management SRM/SAI (Stratosfera): La gestione della radiazione solare tramite iniezione di aerosol è ambientata al di sopra della quota di volo dei jet commerciali (oltre i 18-20 km). A quelle quote, l’aria è estremamente rarefatta; non vedremmo “scie “, ma piuttosto un aumento della diffusione della luce (un cielo più biancastro o lattiginoso).
“Modifica delle condizioni meteorologiche (+ Geoingegneria)”. Questi interventi avvengono in maggior parte via Cloud Seeding con sostanze varie a quote basse o medie per influenzare le nubi esistenti (Troposfera) . Non produce scie persistenti. È una tecnica mirata e locale che nulla ha a che fare con la “copertura globale” del cielo.
La proposta di legge non fa riferimento alle scie che sono oggetto di denuncia generale, né menziona il traffico aereo. È un dato di fatto che i target indicati nei due titoli non generano scie nel cielo.
I progetti di legge americani a cui ci si è ispirati definivano la questione in modo più chiaro e corretto; in tre Stati le leggi sono state introdotte, ma il cielo non è cambiato, perché il problema fondamentale non è stato affrontato, ovvero i movimenti aerei nel cielo.
Il DDL italiano evita accuratamente di menzionare il traffico aereo civile. Questo è paradossale perché le scie visibili che allarmano i promotori sono generate da aerei in larga parte identificabili. In passato ci fu maggiore passione per identificare e documentare le compagnie aeree. Sebbene l’intento dei promotori (da loro dichiarato verbalmente) sia quello di far sparire le scie, il testo della proposta non le nomina mai. Una legge che vieta la “geoingegneria” non ha alcun potere sulle scie in quota.
La questione del ruolo del traffico aereo è stata sollevata in una petizione indirizzata all’EPA, che ho presentato qui.
Quindi va indagato.
Uno sforzo in questa direzione abbiamo fatto nel 2017 vedi qui (interpellanza di urgenza che riguardava le emissioni degli aerei – tutte – visbili o meno)
Nella seconda pagina va osservato che IMAGINE
Se la prima pagina era confusa scientificamente, la seconda è giuridicamente. Mi fa notare chi lo sa meglio di me: Il linguaggio “Copia-Incolla” da leggi straniere
La cosa più eclatante sarebbe l’uso ripetuto del termine “commercio interstatale o estero”. Il concetto di “interstate commerce” è un pilastro del diritto costituzionale degli Stati Uniti. In Italia, non usiamo mai questa terminologia (parliamo di scambi intracomunitari o internazionali). Quindi non sarebbe scritta per il sistema giuridico italiano.
l punto (3) è particolarmente vago e pericoloso. Prevede sanzioni per chiunque trasmetta “qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno” delle modifiche meteorologiche usando “computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica”. Teoricamente, se un meteorologo invia un’email discutendo di un esperimento di cloud seeding o se un professore universitario pubblica una ricerca sulla geoingegneria, potrebbe ricadere sotto questa sanzione.Questo ci ricorda alcuni sviluppi che osserviamo ma che non apprezziamo affatto. È una norma che rasenta la censura scientifica e la limitazione della libertà di espressione, scritta in un modo così ampio da essere legalmente inaccettabile.
L’articolo sulle sanzioni penali parla di 100.000 euro di multa e fino a 5 anni di carcere. Mi sembra che anche questo sia stato importato dagli Stati Uniti. Una legge che commina 5 anni di carcere deve descrivere il reato con precisione.
Questa seconda pagina conferma che, pur volendo «proteggere» i cittadini, si intende al contempo esporre inevitabilmente a una situazione di frustrazione.
Non mi soffermerò ulteriormente sui singoli punti.
In diritto, se non definisci con precisione l’oggetto del divieto, la legge è nulla.
Una legge che elenca “sanzioni e punizioni” senza descrivere lo strumento del reato con chiarezza è un guscio vuoto, secondo me.
Alla luce delle mie esperienze e dei passi compiuti in passato, oggi ritengo che la collaborazione sia un elemento fondamentale per andare avanti.
Questo non è avvenuto nel caso del disegno di legge. Ora, nella fase di raccolta delle firme, si sta invece procedendo a una mobilitazione e a un coinvolgimento delle persone.
Ho letto un sondaggio che cercava di capire chi siano coloro che boicottano la raccolta di firme. Sono dei traditori, si sono venduti, e altro… Cosa sono? Non dico cosa dover fare, dico semplicemente come la vedo.
Mi sono permesso di esaminare la questione con occhio critico; penso che sia logico, dato il mio impegno critico pluriennale.
La confusione su questo tema è all’ordine del giorno, per questo mi sono preso la briga di ordinare e riassumere gli aspetti essenziali in un libro.
Posso solo esortare chiunque abbia a cuore il cielo a darsi da fare e ad approfondire un po’ di più.
Ritengo che la legislazione in questo campo richieda un lavoro approfondito.
Un passo importante sarebbe quello di aggiornare finalmente la Convenzione di Ginevra (ENMOD). Il motivo per cui è stata messa in sospeso dovrebbe essere chiaro.
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