UNA LEGGE DEL 1994 STABILISCE LA LICEITÀ DELLA MODIFICAZIONE ATMOSFERICA E DEL CICLO NATURALE DELL’ACQUA.
In Italia già dal 1947 vengono manipolate le nuvole, agendo sulla fase atmosferica del ciclo dell’acqua, per provocare od ostacolare la pioggia, ‘inseminando’ le nubi.
La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 nasce dopo le operazioni del “Progetto Pioggia”, che ufficialmente è la prima sperimentazione italiana di inseminazione delle nuvole ed è stata realizzata in Puglia negli anni ‘80.
E’ stato Abele Nania, ex generale e comandante del servizio meteorologico dell’Aeronautica impegnato in Puglia, a confermare che le precipitazioni aumentavano del 40 per cento rispetto al normale corso della natura e su un’area di tre volte superiore. In quell’occasione si contavano 139 missioni per un totale di 298 ore di volo, dal 1992 al 1994, le precipitazioni erano passate da 56 milioni di metri cubi d’acqua a 231 milioni con un aumento effettivo, escludendo la pioggia caduta in mare, del 40 per cento.
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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche. (GU n.14 del 19-1-1994 – Suppl. Ordinario n. 11 ) note:
Entrata in vigore della legge: 3-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Tutela e uso delle risorse idriche
- Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché’ non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e’ salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà’.
- Qualsiasi uso delle acque e’ effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
- Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita’ dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
- Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.
Art. 2 Usi delle acque
1.L’uso dell’acqua per il consumo umano e’ prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa e’ sufficiente e a condizione che non ledano la qualita’ dell’acqua per il consumo umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell’acqua. http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/99152dl.htm
Dal 1947 – Piogge artificiali
1966-1968 Piogge artificiali
Vedi anche:
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