Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm numero 12 da inizio emergenza. Previste misure ancora più restrittive a partire da lunedì 26 ottobre e valide fino al 24 novembre: tutti i locali pubblici chiuderanno alle ore 18.00, compresi bar ristoranti, che però potranno restare aperti di domenica e nei giorni festivi (fino alle 18.00). Ancora, dopo le 18.00 non sarà possibile consumare né cibi né bevande nei luoghi pubblici. Resta la possibilità di consegna a domicilio e di servizio da asporto, quest’ultimo fino alle 24.00. Ecco il testo integrale del DPCM 24 ottobre

Stato di diritto e pandemia

L’aspetto più ovvio della gestione italiana della ‘pandemia’ è dato dal fatto che c’è stata una concentrazione del potere politico nelle mani del solo Presidente del Consiglio.

Il Decreto del presidente del consiglio (Dpcm) è un atto amministrativo che non ha forza di legge. La Costituzione italiana non prevede disposizioni in merito all’emergenza sanitaria: pertanto lo stato di emergenza sanitaria è stato deliberato in forza della Legge n. 225/1992 sulla Protezione Civile dal solo Presidente del Consiglio dei ministri, senza il coinvolgimento nella decisione del Parlamento nonostante sono state derogate libertà fondamentali, coperte da riserva di legge.[3]

L’art. 78 della Costituzione prevede lo stato di guerra: sancisce che il Parlamento decide lo stato di guerra conferendo al Governo i poteri necessari, cioè strettamente proporzionati all’evento da fronteggiare. Si sarebbe potuto utilizzare questo modello uniformando lo stato di guerra a quello di emergenza sanitaria: di tal guisa il Governo non sarebbe stato libero di emanare atti fonte secondari, i Dpcm, legittimati da fonti primarie, i decreti-legge ex art. 77 Cost., conferendo in tal modo poteri di amplissima discrezionalità al solo Premier. Per quanto riguarda le limitazioni ai diritti fondamentali, al riguardo si osserva come solo la legge può derogare a diritti costituzionalmente garantiti, affinché la decisione restrittiva sia presa dai rappresentanti dei cittadini.Occupandoci del Dpcm, osserviamo come esso è atto a carattere amministrativo svincolato dal controllo del Parlamento, del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale[4] e resta giuridicamente fragilissimo, impugnabili davanti ad un Tar qualunque.  Nonostante ciò è stato utilizzato dal Governo per derogare libertà democratiche. …articolo integrale https://www.altalex.com/documents/news/2020/09/12/stato-diritto-e-pandemia

Quello che fanno non rispetta la Costituzione! Perché usano i Dpcm e non i Decreti Legge?

Dpcmautocertificazionicoprifuoco. Bisognerà iniziare a familiarizzare con tutto questo dopo il nuovo Dpcm con annesse disposizioni restrittive da parte delle regioni. L’ultima è stata il Lazio, dove a partire da venerdì notte non si può circolare se non provvisti di autocertificazione, e quindi anche di motivi giudicati necessari (lavoro, emergenze mediche…) di fronte a quali le forze dell’ordine non potranno punirvi con ammende.

Cosa penserebbero di tutto ciò i padri costituenti? Possibile che non siano state considerate queste evenienze al momento della stesura della Carta Costituzionale del ’48? Non esattamente, come ha spiegato a ‘Un Giorno Speciale’ il Professor Enrico Michetti: se nei precetti degli scrittori della Costituzione non era presente l’emergenza, ma solo strumenti di necessità per fargli fronte, c’è un motivo ben preciso. ll Prof Michetti lo ha spiegato ai microfoni di Fabio Duranti e Francesco Vergovich.

La libertà è antitetica al concetto di emergenza, perché l’emergenza è qualcosa che in ragione di se stessa occlude la libertà. Ecco perché la Costituzione e tutte le costituzioni europee che vennero varate più o meno nello stesso periodo non inserirono nei loro precetti l’emergenza. Inserirono degli strumenti aventi forza di legge – i Decreti Legge – emanati dal Governo laddove ci sono urgenze, necessità.

Qualora c’è quindi la necessità di provvedimenti immediati, l’emergenza si conclama all’interno di uno strumento ordinario, quale il Decreto Legge che può essere adottato in un nanosecondo dal Governo. Alla base di ogni atto amministrativo e di ogni atto politico c’è la congruità, ossia la proporzione e la ragionevolezza. L’equilibrio consiste nel diritto dal bilanciamento tra gli interessi in gioco. Il politico deve avere questa sensibilità: il provvedimento deve sempre calzare a guanto alle situazioni, perché i danni veri si fanno quando tu valuti 100 una cosa che vale 1 e dai valore 1 a una cosa che vale 100.

Questo è tipico della politica inconsapevole e improvvisata. Faccio un esempio: tu fai viaggiare le persone ammassate dentro un pullman come fosse un carro di bestiame poi pretendi che su un viale deserto una persona porti la mascherina . Questa contraddittorietà è proprio l’evidenza tecnico giuridica del provvedimento abnorme”.

Fonte https://www.radioradio.it/2020/10/costituzione-dpcm-decreti-legge-michetti/

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