Dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, i leader mondiali sembravano essere consapevoli della necessità di creare un sistema internazionale capace di prevenire nuovi conflitti su larga scala, promuovere la pace e la cooperazione tra Stati.

La lucidità e la determinazione di quei tempi portarono alla stesura della Carta delle Nazioni Unite, un documento che ha posto le basi per il diritto internazionale moderno e per un ordine mondiale basato sul dialogo e sul rispetto reciproco.

Attacchi contro impianti nucleari e diritto internazionale umanitario

L’articolo 56 del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977 vieta espressamente gli attacchi contro opere e installazioni che racchiudono “forze pericolose”, tra cui centrali nucleari. Questo articolo stabilisce che tali installazioni “non saranno oggetto di attacchi, anche se si trattasse di obiettivi militari, se tali attacchi possono causare il rilascio di forze pericolose e, di conseguenza, gravi perdite tra la popolazione civile”
. Inoltre, è vietato prendere di mira queste strutture come rappresaglia

Divieto dell’uso della forza e le eccezioni secondo la Carta delle Nazioni Unite

L’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite sancisce il divieto generale dell’uso della forza nelle relazioni internazionali: “Gli Stati membri devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato”

Le eccezioni a questo divieto sono due:

Il diritto all’autodifesa individuale o collettiva in caso di attacco armato, come previsto dall’articolo 51 della Carta ONU

L’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare misure coercitive, incluso l’uso della forza, per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, secondo il Capitolo VII della Carta

Riassumendo: Attacchi mirati contro impianti nucleari sono vietati dall’articolo 56 del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, mentre l’uso della forza tra Stati è generalmente vietato dall’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite, salvo le eccezioni del diritto all’autodifesa o dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza

 DA STUDIARE

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/protocollo-i-addizionale-alle-convenzioni-di-ginevra-del-12-agosto-1949-relativo-alla-protezione-delle-vittime-dei-conflitti-armati-internazionali-1977

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