Di Alessandro Marescotti

Il Mobile User Objective System (MUOS) è un sistema di comunicazione satellitare operante su bande UHF (Ultra High Frequency) al servizio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. 

A Niscemi, a sud della Sicilia, la magistratura ha sequestrato l’impianto militare che sorge in violazione delle leggi dello Stato. E’ la straordinaria vittoria di un movimento che ha saputo tenere assieme la tutela della legalità e la visione della nonviolenza. 

Già nell’agosto del 2013 le telecamere di Peacelink erano andate a Niscemi, quando la polizia forzò un blocco di manifestanti per consentire il passaggio dei mezzi nella base americana. Già allora la situazione era paradossale: veniva dato ordine di far passare dei mezzi per realizzare ciò che oggi lo Stato pone sotto accusa. 

Allora i cittadini fronteggiavano lo Stato rappresentato dal Governo. Era lo Stato dell’imperio, della volontà calata dal’alto. Oggi lo Stato si manifesta invece non nelle forme dell’imperio ma in quelle della legalità: emerge un altro Stato. Quello che rappresenta il bisogno di interpretare e dare esecuzione alle leggi che stanno alla base del convivere civile e pacifico. Ed ecco l’accusa: abuso edilizio nella realizzazione di infrastrutture militari costituenti il sistema radar Usa Muos.

Ricostruiamo i fatti più recenti.

Il 7 marzo 2016 la Procura di Caltagirone ha chiuso le indagini preliminari, citando in giudizio sette persone. “Nelle stesse ore – scrive Rosy Battaglia, di Cittadini Reattivi – la Corte di Cassazione di Caltanissetta ha depositato le motivazioni della sentenza di sequestro dell’impianto con cui aveva rigettato il ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero della Difesa, contro la decisione del gip di Caltagirone che, a inizio aprile 2015, accettò la richiesta della Procura di apporre i sigilli all’impianto satellitare di Niscemi”.

Il prossimo 20 maggio è attesa la prima udienza. A comparire in tribunale saranno sette persone (un dirigente della regione Sicilia e sei imprenditori) accusate di abuso edilizio e violazione delle leggi ambientali.

Secondo l’accusa sostenuta dal procuratore Giuseppe Verzera, avrebbero realizzato l’impianto “senza la prescritta autorizzazione, assunta legittimamente o in difformità da essa”. Ed avrebbero “eseguito e facevano eseguire i lavori, insistenti su beni paesagistici, all’interno della riserva orientata denominata Sughereta di Niscemi, in zona A, di inedificabilità assoluta, in un sito di interesse comunitario”.

“Il verdetto – dichiara Daniela Ciancimino, avvocato di Legambiente Sicilia – serve a tutelare sia la natura che la salute dei cittadini, che vengono riconosciuti dalla Cassazione come diritti inalienabili. Tale decisione, quindi, può considerarsi una vittoria per i comitati che sin dal primo giorno si sono opposti alla realizzazione dell’impianto. In questo modo, infatti, non solo si può salvare una riserva naturale dal valore inestimabile, ma si confermano le perplessità sollevate dagli attivisti locali, ovvero l’impossibilità di realizzare un mostro all’interno della Sughereta di Niscemi, zona di inedificabilità assoluta. La Cassazione, inoltre, evidenzia, ancora una volta, i rischi per i cittadini esposti alle onde elettromagnetiche”.

Il 20 maggio si apre una nuova pagina per la legalità e la pace.

Il movimento per la pace, che per tanto tempo ha sfidato la guerra e i suoi preparativi, oggi ha la maturità e la preparazione per farlo sul terreno non solo dei principi ma anche su quello della legalità. Tanto che persino lo Stato della legalità è adesso dalla sua parte. Contro lo Stato dell’imperio. FONTE

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RUOLO DELLA CORTE

La Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria italiana. Tra le principali funzioni vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”.

(Legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario n.12 art.65)

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 10/03/2016 Sentenza n.9950

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – MOBILE USER OBJECTIVE SYSTEM (cd. MUOS) – Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell’attualità del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno – Rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale – DIRITTO URBANISTICO – Carico urbanistico – Giurisprudenza – Art. 181, c.1, d.lgs. n.42/2004, (in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 1, lett. f, e 146, d.lgs. n.42/2004 e 44, c.1, lett.c, d.P.R. n. 380/2001) – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – MUOS – Sequestro preventivo – Pericolosità sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità – Mobile User Objective System (cd. MUOS) – Sussistenza anche solo indiziaria del reato – Art. 321, c.1, cod. proc. pen. – Giurisprudenza –  Presunzione di legittimità degli atti amministrativi – Potere-dovere del G.O. di conoscerli e di disapplicarli ove in contrasto con la legge – M.U.O.S. – Ricorso per cassazione – Motivi non specifici generici ed indeterminati – Inammissibilità – MUOS – Sentenza non definitiva del C.G.A. per la Regione Siciliana – Irrilevanza – TUTELA DELLA SALUTE – Norme in materia paesaggistica e ambientale e pericoli per la salute dell’uomo.

 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/03/2016 (ud. 21/01/2016) Sentenza n.9950

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mobile User Objective System (cd. MUOS) – Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell’attualità del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno – Rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale – DIRITTO URBANISTICO – Carico urbanistico – Giurisprudenza –Art. 181, c.1, d.lgs. n.42/2004(in relazione al combinato disposto di cui aglartt. 142, comma 1, lett. f, e 146, d.lgs. n.42/2004 e 44, c.1, lett.c, d.P.R. n. 380/2001). 

 In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, secondo il quale la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualità del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3, n. 43880 del 30/09/2004, Macino, Rv. 230184; Sez. 3, n.30932 del 19/05/2009, Tortora, Rv. 245207; Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013, Chiantone, Rv. 255560; Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013, Colicchio, Rv. 257526; Sez. 3, n. 5954 del 15/01/2015, Chiacchiaro,Rv. 264370). Inoltre, nella specie, sussiste il “periculum in mora” tenuto conto del “carico urbanistico” scaturente dalla operatività dell’impianto involgendo la necessità di una continua presenza di personale addetto alla manutenzione dei dispositivi di alta tecnologia collocati nelle opere “in vinculis“. Pertanto, la circostanza della ubicazione dell’intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico rende di per sé legittima la misura reale applicata indipendentemente dall’esito positivo dell’indagine in ordine all’effettivo aggravio del carico urbanistico, stante la persistente incidenza sull’assetto del territorio vincolato determinata dall’esistenza stessa dell’opera abusiva e della sua utilizzazione.

 DIRITTO PROCESSUALE PENALE – MUOS – Sequestro preventivo – Pericolosità sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità – Mobile User Objective System (cd. MUOS) – Sussistenza anche solo indiziaria del reato – Art. 321, c.1, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.

 Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall’accertamento della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente ovvero della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Cass. Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni; Sez. U. n. 7 del 23/02/2000, Mariano; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura; Sez. 6, n. 10619 del 23/02/2010, Olivieri; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi). La giustificazione della misura cautelare reale deriva dalla pericolosità sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità, così che il sequestro preventivo, di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p., pur se condizionato alla sussistenza di una ipotesi di reato, prescinde dalla individuazione del suo autore e dall’indagine sulla colpevolezza di questi (Cass. Sez. 3, n. 11290 del 13/02/2002, Di Falco). La validità di tale principio non solo non è esclusa, ma è implicitamente confermata anche da quell’indirizzo interpretativo che pretende, in sede cautelare reale, l’indagine sull’elemento psicologico dell’autore proprio del reato allorquando si ipotizzi che sia commesso in concorso con l’estraneo (Sez. 6, n.31382 del 28/06/2011, Loiodice; Sez. 5, n. 26596 del 21/05/2014, New S.r.l.). Ciò perché l’elemento volitivo dell’autore proprio qualifica la rilevanza penale del fatto ascritto in concorso con altri ed in assenza del quale il reato non sussiste. Così come non è smentito dal principio per il quale il “fumus commissi delicti” è escluso dalla mancanza dell’elemento soggettivo che sia rilevabile “ictu oculi” (Corte cast. n. 153 del 2007; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio) perché in tal caso la mancanza dell’elemento soggettivo che sia immediatamente rilevabile incide sulla possibilità stessa di ipotizzare la sussistenza anche solo indiziaria del reato.

 DIRITTO PROCESSUALE PENALE – MUOS – Presunzione di legittimità degli atti amministrativi – Potere-dovere del G.O. di conoscerli e di disapplicarli ove in contrasto con la legge. 

 La presunzione di legittimità degli atti amministrativi e la loro immediata efficacia, da un lato non priva il giudice ordinario (in questo caso penale) del potere-dovere di conoscerli e di disapplicarli ove in contrasto con la legge, dall’altro il problematico iter dell’annullamento della revoca delle revoche non ha la forza di escludere con immediata evidenza l’elemento soggettivo del reato, sufficientemente desumibile, in sede cautelare, anche dalla iniziale revoca delle autorizzazioni, a prescindere dalla formale conoscenza delle successive vicende giurisdizionali (nella specie, la sentenza di annullamento della revoca delle revoche).

 DIRITTO PROCESSUALE PENALE – MUOS – Ricorso per cassazione – Motivi non specifici generici ed indeterminati – Inammissibilità.

 E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano). 

 DIRITTO PROCESSUALE PENALE – MUOS – Sentenza non definitiva del C.G.A. per la Regione Siciliana – Irrilevanza – TUTELA DELLA SALUTE – Norme in materia paesaggistica e ambientale e pericoli per la salute dell’uomo.

 Non ha alcuna rilevanza, la sentenza non definitiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che non solo non ha affermato la illegittimità del provvedimenti di revoca delle revoche, ma ha disposto ulteriori accertamenti sui pericoli per la salute dell’uomo dell’insediamento in questione (c.d. MOUS), pericoli che non sono certamente estranei ai valori tutelati dalle norme in materia paesaggistica e ambientale. Va ricordato al riguardo che l’ambiente non costituisce solo un valore estetico da salvaguardare nella sua staticità, ma luogo nel quale l’uomo esprime la propria personalità individuale e sociale senza pregiudizio per la salute, elevata a diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività (Sez. 3, n. 421 del 10/11/1982, Mazzola). In ogni caso, in specie, assume portata dirimente la considerazione che allo stato l’opera risulta ancora priva delle relative autorizzazioni, con quanto ne consegue in termini di persistente sussistenza delle esigenze cautelari.(conferma ordinanza del 27/04/2015 del Tribunale della libertà di Catania) Pres. RAMACCI, Rel. ACETO, Ric. Ministero della Difesa  FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

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